Modifiche alla disciplina della Global Minimum Tax
Il Decreto Correttivo, approvato dal CdM in via preliminare, propone alcune rettifiche alla disciplina dell’imposta minima globale introdotta in Italia con il D.Lgs. 209/2023, in recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523. Il regime, si ricorda, sulla base dei principi elaborati dall’Inclusive Framework dell’OCSE/G20 sul BEPS, stabilisce l’introduzione di un livello minimo di imposizione diretta pari al 15% per i gruppi multinazionali o nazionali di imprese di più rilevanti dimensioni.
Le modifiche proposte intervengono sulle seguenti aree (art. 7 del Decreto Correttivo):
- l’applicazione del c.d. “QDMTT safe harbour”, ossia l’esenzione opzionale dall’imposizione integrativa prevista dall’art. 34 c. 4 D.Lgs. 209/2023 quando l’imposta minima nazionale o l’imposta minima nazionale equivalente (la c.d. QDMTT) rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati di cui all’art. 39, c. 2, del medesimo Decreto. Con una modifica all’art. 34 c. 5 D.Lgs. 209/2023, in recepimento dei chiarimenti forniti dell’Inclusive Framework nelle Administrative Guidelines (AG) di gennaio 2025 sull’art. 9.1 delle GloBe Rules, viene previsto che le imprese localizzate in un Paese che non applica le disposizioni previste dai commi da 4-bis a 4-quinquies ai fini della QDMTT o ai fini del calcolo delle imposte rilevanti qualificate (disposizioni introdotte dal medesimo art. 7 del Decreto Correttivo, commentate di seguito) non possono applicare- il QDMTT safe harbour. In pratica, si aggiunge una ulteriore fattispecie alle ipotesi in cui si applica la c.d. “Switch-off Rule” prevista dal Capitolo 3 dell’Allegato A del Commentario alle GloBe Rules per l’applicazione del QDMTT safe harbour;
- l’introduzione di una sanzione proporzionale (da Euro 250 a Euro 2.000, con una riduzione al 50% per i primi tre esercizi di applicazione del nuovo regime), per le ipotesi di omessa, ritardata, errata o incompleta notifica dei dati identificativi dell’entità designata e della controllante capogruppo o dell’impresa designata tenute alla presentazione della Global Information Return (GIR) prevista dall’art. 51 D.Lgs. 209/2023 (modifica al c. 9 del medesimo art. 51);
- la modifica all’art. 54 D.Lgs. 209/2023, relativo alla disciplina delle imposte anticipate e differite ai fini del calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva nell’esercizio transitorio (primo esercizio di applicazione delle disposizioni da parte del gruppo di imprese) e nei successivi, in allineamento ai chiarimenti forniti dalle citate AG dell’art. 9.1. Si ricorda che con l’art. 54 D.Lgs. 209/2023 sono state dettate disposizioni temporanee che prevedono dei correttivi volti a limitare le distorsioni nel calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva (ETR) rilevante ai fini della determinazione dell’imposta integrativa, nel caso in cui ci siano dei reversal di imposte anticipate e differite formatesi in esercizi precedenti all’applicazione del nuovo regime. Tali disposizioni trovano tuttavia delle limitazioni, stabilite dal c. 4 dell’art. 54 (sulla base delle indicazioni del paragrafo 9.1.2 del Commentario), con riferimento alle imposte anticipate che originano da transazioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2021, ma anteriormente all’esercizio transitorio. Con la modifica in commento vengono aggiunte ulteriori limitazioni, riguardanti le seguenti fattispecie:
- Imposte anticipate che originano da perdite realizzate da più di cinque esercizi precedenti la data di entrate in vigore di un’imposta sul reddito delle società emanata da un Paese che in precedenza non prevedeva tale tipo di imposizione.
- Utilizzi delle imposte anticipate collegate ad un accordo concluso o modificato dopo il 30 novembre 2021 con il quale le autorità governative centrali o locali riconoscono al contribuente in maniera discrezionale un diritto a fruire di un credito di imposta o altre agevolazioni fiscali.
- Utilizzi delle imposte anticipate collegate ad un’opzione esercitata o modificata dopo il 30 novembre 2021 che incide retroattivamente sulla determinazione del reddito imponibile che è già stato valutato dall’autorità fiscale o di cui si è tenuto conto in una dichiarazione fiscale già presentata in un Paese.
- Utilizzi delle imposte anticipate e differite collegate alla differenza tra i valori contabili e fiscali di attività e passività se i valori fiscali sono stati stabiliti in base ad una normativa riguardante l’imposta sul reddito delle società emanata da un Paese che in precedenza non prevedeva tale tipo di imposizione, dopo il 30 novembre 2021 e prima dell’esercizio transitorio.
È previsto tuttavia un periodo di tolleranza (c.d. grace period), per garantire la certezza giuridica rispetto ad accordi o modifiche intervenuti dopo il 30 novembre 2021 e prima del 18 novembre 2024, nel limite dei due esercizi successivi e per un importo massimo del 20% dell’importo delle imposte anticipate originariamente iscritte in bilancio, ricalcolato alla più bassa tra l’aliquota minima di imposta e l’aliquota dell’imposta nazionale applicabile.
Infine, il Decreto Correttivo prevede l’inserimento, nel n. 33-bis dell’Allegato A del D.Lgs. 209/2023, della nozione di imposte rilevanti semplificate, definite come le imposte sul reddito di un Paese riportate nella voce “imposte” dei rendiconti qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e delle posizioni fiscali incerte. I rendiconti finanziari qualificati sono definiti come i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato da parte della controllante capogruppo, i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o autorizzati o, nel caso di un’impresa che non viene consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, i bilanci predisposti dalla stessa ai fini del Country-by-Country Reporting.
Disciplina degli aiuti di Stato
Ulteriori disposizioni in materia di fiscalità internazionale sono contenute nell’art. 6 del Decreto Correttivo che modifica l’art. 4 D.Lgs. 209/2023, riguardante le disposizioni in materia di incentivi fiscali compatibili con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Con tale modifica si chiarisce che tali disposizioni riguardano esclusivamente le misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e non anche quelli di carattere generale. Inoltre, viene utilizzato il più generico termine “misure fiscali”, in sostituzione del termine “incentivi” contenuto nelle già menzionate norme, per ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diverse (ad esempio, i ristori concessi a fronte dei danni provocati da calamità naturali).
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