Rottamazione-quater: il 31 luglio è il termine di versamento sia della nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia della prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile. Tutti i dettagli
Si avvicina la prossima scadenza per i pagamenti della rottamazione-quater delle cartelle. Il 31 luglio 2025 è il termine di versamento sia della nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia della prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile.
Rottamazione: si paga entro il 31 luglio
I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di mancato pagamento, oppure effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. In considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2025.
Rottamazione: dove e come pagare
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
La comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono essere recuperati nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile ottenere una copia via e-mail compilando l’apposito form disponibile nell’area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento.
Il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, senza quindi necessità di credenziali di accesso, consente di pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione delle somme dovute e di richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati. Per i restanti debiti riportati nella comunicazione, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come prevede la legge, le azioni di recupero.
Rottamazione: riammessi alla definizione agevolata, come funziona
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione-quater, è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Successivamente, la legge numero 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl numero 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate.
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