Contributi e agevolazioni

per le imprese
Art. 1, comma 1, lett. a) |
Tassazione separata Viene modificato l’art. 17, comma 1, lett. g-ter), TUIR, escludendo dalla tassazione separata le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo. |
Art. 1, comma 1, lett. b) |
Dilazione debiti

Saldo e stralcio
Lavoro dipendente Viene integrato l’art. 51, comma 5, TUIR, precisando che le nuove regole, previste per i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, L. n. 21/1992, valgono per quelle sostenute nel territorio dello Stato. |
Art. 1, comma 1, lett. c) – g) |
Lavoro autonomo Vengono apportate alcune modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. All’art. 54, TUIR, viene introdotto il nuovo comma 2-bis stabilendo che, in deroga all’esenzione prevista per il rimborso delle spese sostenute in forza dell’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, L. n. 21/1992, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997. Tale deroga si applica anche per quanto riguarda l’IRAP. Sempre l’art. 54, TUIR, viene integrato rispettivamente con: – comma 3-bis, ai sensi del quale gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale; e – comma 3-ter, per cui le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 177-bis, TUIR, costituiscono redditi diversi. Parallelamente vengono apportate analoghe modifiche all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR. In tema di rimborsi e riaddebiti, viene introdotto il comma 5-bis nell’art. 54-ter, TUIR, prevedendo che nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997. Da ultimo, per quanto concerne la disciplina relativa ad altre spese, prevista dall’art. 54-septies, TUIR, viene modificato il comma 2, primo periodo, prevedendo la deducibilità delle spese di rappresentanza a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997. Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-bis, la deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997. |
Art. 1, comma 1, lett. h) |
Reddito di impresa Vengono apportate alcune modifiche al reddito di impresa in riferimento alle spese di vitto e alloggio di coordinamento rispetto alle novità introdotte per il reddito di lavoro autonomo. Inoltre, all’art. 109, TUIR, sono inseriti: – comma 5-bis, prevedendo che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997; – comma 5-ter, con cui è stabilito che tali spese, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle medesime condizioni di cui sopra. |
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Art. 1, comma 1, lett. i) |
Operazioni straordinarie e attività professionali Per effetto del nuovo comma 4-bis dell’art. 177-bis, TUIR, ai fini del concetto di abuso del diritto e di elusione fiscale di cui all’art. 10-bis, Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni straordinarie di cui all’art. 177-bis, TUIR, nonché la successiva cessione delle partecipazioni ricevute. |
Art. 2 |
Modifiche alla disciplina del riporto delle perdite Reddito di impresa Viene modificato l’art. 84, comma 3-ter, TUIR, stabilendo che, nei casi disciplinati dal precedente comma 3-bis, le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all’art. 2409-bis, comma 1, c.c., e al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 64, c.p.c., ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3. Fusione Intervenendo sull’art. 172, comma 7, TUIR, è stabilito che, per quanto concerne le perdite delle società che partecipano alla fusione, ai fini della determinazione del riporto in diminuzione del reddito della società post fusione, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis, c.c.. Conferimento Intervenendo sull’art. 176, TUIR, viene introdotto il comma 5-bis, ai sensi del quale alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all’art. 173, comma 10, TUIR, in tema di scissione, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento. |
Art. 3 |
Conto e carta

difficile da pignorare
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per effetto delle modifiche apportate all’art. 4, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 216/2023, l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e non più anche collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. |
Art. 4 |
Disciplina CFC A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023, vengono introdotte novità in tema di società estere controllate; infatti per effetto delle modifiche al comma 4-bis dell’art. 167, TUIR, ai fini del calcolo della tassazione effettiva inferiore al 15% (comma 4, lett. a)), l’imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell’art. 12, Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523, rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all’imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. Inoltre, viene sostituito il successivo comma 4-ter stabilendo che la tassazione effettiva di cui al precedente comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15% per i soggetti controllanti che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8, Direttiva (UE) 2016/1164, un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio. L’importo di cui al sopra non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l’opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell’esercizio e revoca dell’opzione. Nel caso di esercizio dell’opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b). Intervenendo sul comma 9 viene prevista, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta, la detraibilità anche dell’imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell’allegato A del Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis. |