Tratto da: Giurisprudenzappalti
Nel respingere il ricorso avverso l’esclusione il Tar Lazio evidenzia come, anche per quanto riguarda le certificazioni di ottemperanza alla Legge 68/99 debba essere adottato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le certificazioni relative alle imprese concorrenti, emanate dagli organi preposti, si impongono alla stazione appaltante, che non può in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 16/07/2025, n. 14053:
Il motivo va respinto.
Il provvedimento di esclusione è infatti basato sulla certificazione di non ottemperanza del 20 dicembre 2024 dell’Afol, già confermativa dei precedenti provvedimenti di analogo tenore emessi dal medesimo ente, con i quali veniva accertata e dichiarata l’inottemperanza agli obblighi previsti dalla l. n. 68/1999, i quali non sono stati ritualmente impugnati nei termini decadenziali previsti dal codice di rito.
Tali atti, come correttamente sostenuto dalla controinteressata xxx, devono essere considerati quali autonomi provvedimenti amministrativi prodromici al provvedimento di esclusione gravato che, in mancanza di tempestiva impugnazione, vanno ritenuti definitivi sotto il profilo della certificazione della irregolare posizione della ricorrente per mancato rispetto alla data del 27 marzo 2024 degli obblighi di cui all’art. 3 l. 68/1999, che pertanto non può essere ulteriormente sindacato nella presente sede.
Si rileva in proposito, come, analogamente a quanto avviene per le attestazioni rilasciate dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate – rispettivamente in materia di regolarità contributiva e di regolarità tributaria delle imprese partecipanti a procedure concorsuali – anche in subiecta materia debba essere adottato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le certificazioni relative alle imprese concorrenti, emanate dagli organi preposti, si impongono alla stazione appaltante, che non può in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 16/04/2012, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. V, 17/05/2013, n. 2682), avendo tali certificati “natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682)” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 1/2024).
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