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Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 14 al 20 luglio 2025



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Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novità Uniemens


L’INPS, con la circolare n. 112 del 16 luglio 2025, ha riepilogato la disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia automa di Trento che si è adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali disposta dalla Legge 234/2021, che tra le novità ha previsto l’obbligo di ricomprendere nel campo di applicazione dei Fondi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.


Hanno l’obbligo di aderire al Fondo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.


 


Piccoli coloni e compartecipanti familiari – prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi 2025

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Con la circolare n. 111 del 16 luglio 2025, l’INPS comunica gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:


  •  dei piccoli coloni e 

  • dei compartecipanti familiari. 


Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2025.


 


Accertamenti sanitari dipendenti pubblici: nuove funzionalità


L’INPS, con il messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025, informa che è disponibile una nuova versione della procedura “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, che introduce importanti aggiornamenti volti a migliorare la gestione operativa delle domande e l’utilizzo del sistema da parte dell’Amministrazione e/o Ente datore di lavoro.


 In particolare, nell’ambito della gestione delle ricevute post-invio domanda è stata eliminata la visualizzazione del nome del file nella colonna “Documento”, che viene ora sostituito dalla dicitura “Inserito”. Rimane invece visibile, senza modifiche, il contenuto della colonna “Tipologia”.

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Oltre a questa modifica, la nuova versione riconosce la possibilità di inoltrare da parte dell’Amministrazione e/o Ente datore di lavoro, per la sola tipologia di domanda di inabilità, istanze riferite a cittadini deceduti che hanno presentato in vita apposita richiesta al proprio datore di lavoro.


 


Artigiani e commercianti: richieste riesame per esonero contributivo


Con il messaggio 15 luglio 2025, n. 2253l’INPS fornisce chiarimenti riguardo l’esonero contributivo parziale, che consente ad artigiani e commercianti di ridurre i contributi previdenziali da versare in specifici casi.


Per i contribuenti che intendono contestare l’esito delle verifiche, è possibile presentare un’istanza di riesame attraverso il Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, seguendo il percorso Esonero contributivo art. 1 co 20-22 bis, l. 178/2020 > Consultazione > Domanda > Riesame.


L’Istituto precisa che il sistema non consente di presentare una nuova istanza di riesame qualora l’utente ne abbia già presentata una in precedenza. In questo caso, per procedere, i contribuenti possono rivolgersi alla Struttura territoriale INPS competente attraverso il Cassetto previdenziale del contribuentecon la funzione “Nuova richiesta” e specificando nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Esonero contributivo art. 1 co 20-22 bis, l. 178/2020”.


 

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Contributi volontari INPS agricoltura 2025: aliquote e importi


L’INPS, con la circolare n. 110 del 14 luglio 2025, pubblica che le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2025, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati da tale data, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti.


L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30,30% di cui il 30,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.


Invece, per effetto dell’art. 10 della L. 133/1990, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio settimanale (la prima classe fino a 270,00, la seconda da otre tale importo e fino a 360,00, la terza fino a 450,00 e infine, l’ultima classe oltre tale importo).


 


Definite le modalità di calcolo delle integrazioni del Fondo Telecomunicazioni

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Con il messaggio n. 2230 del 14 luglio, l’Inps ha fornito le precisazioni sulla modalità di calcolo della prestazione integrativa della cassa integrazione e dell’assegno di integrazione salariale (Ais), garantita, in termini facoltativi, dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 26, comma 9, del Dlgs 148/2015.


Tale integrazione assicura, per il periodo autorizzato, un trattamento economico complessivo pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del TFR.


Come stabilito dalla normativa, la prestazione integrativa può essere riconosciuta solo per autorizzazioni rilasciate dopo la piena operatività del Fondo, a partire dal 15 febbraio 2024, e relative a periodi successivi al 1° gennaio 2024. La modalità di erogazione segue le stesse regole della prestazione principale.


 


Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Calendario dei pagamenti per il secondo semestre 2025


L’INPS, con il messaggio n. 2229 del 14 luglio 2025, comunica che i pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) relativi ai mesi da luglio 2025 a dicembre 2025, per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni, sono accreditati secondo il seguente calendario:

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  • 21-22 luglio

  • 20-21 agosto

  • 22-23 settembre

  • 20-21 ottobre

  • 20-21 novembre

  • 17-19 dicembre


Il pagamento della prima rata della prestazione avviene, come di consueto, nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.


 

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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO


Patente a punti – riconoscimento crediti aggiuntivi


L’Ispettorato Nazionale del lavoro, in una nota riepilogativa (prot. n. 288 del 15 luglio 2025), è intervenuto sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi attivati sul portale della patente a crediti dal 10 luglio.


L’Ispettorato precisa che “il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso”. I crediti Soa sono cumulabili fino a un massimo di 3, come riportato nella tabella sull’assegnazione dei crediti aggiuntivi contenuta nel D.M. n.132/2024.


La rettifica di requisiti ulteriori erroneamente inseriti può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00. Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.


Qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere validata dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato.

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In merito all’operatività sul portale tramite deleghe, infine, l’Ispettorato ha precisato che “gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 che possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l’associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell’associazione. In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare). Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


Isa per il periodo d’imposta 2024: il punto dell’Agenzia delle entrate


Con la circolare n. 11 del 18 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato, le novità che hanno interessato gli ISA, con riguardo particolarmente alla nuova classificazione ATECO 2025 e agli interventi normativi per il periodo d’imposta 2024. Infatti la classificazione ATECO 2025 ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione, rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria dei 172 ISA. Inoltre, la circolare si sofferma sulle novità che hanno interessato la modulistica e sul processo di semplificazione.


La nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di molti titoli dei codici attività per cui sono stati aggiornati quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, e sono state introdotte nuove informazioni per le attività economiche del commercio al dettaglio. Tali informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli Isa, serviranno a garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche a cui si riferiscono e che non risultano rilevanti ai fini del calcolo Isa 2024.


Con la nuova classificazione Ateco il contribuente non è obbligato a presentare una dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta. Tuttavia se ritiene opportuno comunicare alle Entrate una nuova codifica che meglio definisca la propria attività, potrà farlo attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se iscritto nel registro delle imprese o, nel caso di mancata iscrizione, attraverso uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 189 del 14 luglio 2025 – Riparto spese comuni tra avvocati, riaddebito con fattura soggetta a Iva


Le somme che un avvocato dovrà corrispondere al socio, a seguito di un contenzioso sulle spese comuni da dividere, sono operazioni imponibili ai fini Iva con applicazione dell’aliquota in misura ordinaria.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA


Consulenza giuridica n. 10 del 15 luglio 2025 – Qualificazione dell’armatore quale sostituto d’imposta


Un armatore persona fisica, che non esercita attività commerciale, non può essere sostituto d’imposta neppure su sua scelta. Quindi, non può effettuare la ritenuta a titolo di acconto sugli stipendi del personale di bordo, non rientrando nelle categorie previste dalla norma


l’articolo 23 del Dpr n.600/1973 nel disciplinare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, individua in modo tassativo i soggetti che, relativamente ai citati redditi, assumono la veste di sostituto d’imposta ovvero «gli enti e le società indicati  nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, […], i quali corrispondono somme  e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico […]», prevedendo che gli stessi  «devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa».


 


Consulenza giuridica n. 9 del 15 luglio 2025 – Trattamento tributario dei premi corrisposti nell’ambito di manifestazioni sportive equestri


L’Agenzia delle Entrate, in tema di premi corrisposti durante manifestazioni sportive equestri, ha chiarito quanto segue:


  • ai premi corrisposti direttamente dalla Federazione si applica la ritenuta del 4%;

  • ai premi corrisposti dalle ASD ed SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate o aggregate alla Federazione si applica la ritenuta del 20%;

  • ai premi corrisposti da imprese individuali, società commerciali ed enti, diversi da ASD e SSD, nell’ambito della propria attività commerciale, si applica la ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente, secondo le disposizioni generali di cui al DPR 600/73;

  • a premi erogati dalla Federazione o da ASD e SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate o aggregate alla Federazione, nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo disciplinato dal D.lgs. 36/2021, si applica la ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente e non l’art 36 c 6quater D.lgs. 36/2021.


Si ricorda che l’ art 67 c. 1 let d DPR 917/86 dispone che costituiscono redditi diversi per il percipiente, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.


I premi e le vincite sopra richiamate costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione (art 69 c. 1 DPR 917/86).


 


Consulenza giuridica n. 7 del 15 luglio 2025 – regime fiscale delle mance


Il trattamento fiscale agevolato del 5% sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) si applica anche quando il lavoratore non è un impiegato della struttura, ma è dipendente di un fornitore esterno, come ad esempio un’agenzia di somministrazione.


Si tratta del regime di favore regolato dall’articolo 1 commi 58 e seguenti della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che prevede che le somme destinante a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, siano soggette a un’imposta agevolata del 5% sostitutiva di Irpef e addizionali. L’imposta deve essere applicata dal sostituto d’imposta, trattandosi di redditi di lavoratore dipendente, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. L’agevolazione opera entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.


La regola, chiarisce l’Agenzia, non cambia in base al soggetto destinatario delle somme erogate. Sia la normativa che la prassi, infatti, non fanno distinzione se il lavoratore che percepisce la mancia sia un impiegato della struttura ricettiva, del bar o del ristorante, o se invece dipenda da altro datore di lavoro, ad esempio un’agenzia di somministrazione di lavoro.


 


Consulenza giuridica n. 8 del 15 luglio 2025 – Aliquota iva applicabile alle riparazioni di protesi acustiche


Le riparazioni di protesi acustiche sono soggette all’Iva ordinaria del 22%, mentre alla loro cessione si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento.


Le prestazioni in argomento sono escluse dall’articolo 16, comma 3, del decreto Iva, che riguarda le produzioni su commessa, non le riparazioni successive al ciclo produttivo. A tal proposito l’Agenzia richiama un altro documento di prassi, la circolare n. 43/1975, con la quale, l’allora ministero delle Finanze ha chiarito che le riparazioni non integrano il concetto di produzione, e quindi non beneficiano del meccanismo di equiparazione dell’aliquota.


 


 


ISTAT


TFR – Coefficiente di rivalutazione


L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di giugno che è pari a 121,3.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di giugno è di 1,436356 %.


 



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