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La rettifica del modello 730/2025


La mancata indicazione di tutti gli elementi corretti all’interno del modello 730/2025, relativo all’anno 2024, prevede l’integrazione della dichiarazione originaria presentata.

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L’integrazione deve avvenire con modalità diverse, a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione favorevole per il contribuente. Le ipotesi possono essere le seguenti:

Nella prima ipotesi, ossia integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, il contribuente può, alternativamente, scegliere:

  • di presentare, tramite un professionista abilitato o un centro di assistenza fiscale, un nuovo modello 730/2025, completo di tutte le sue parti ed integrato con i nuovi dati, entro e non oltre il 25 ottobre 2025, indicando, all’interno del frontespizio, nella casella denominata “730 integrativo”, il codice “1”;
  • di presentare un modello Redditi PF 2025 entro il termine del 31 ottobre 2025, inserendo, il flag all’interno della casella denominata “Correttiva nei termini” del frontespizio, ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo, inserendo il flag all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa” del frontespizio, o ancora entro il 31 dicembre 2030, ossia al termine del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, inserendo il codice “1” all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)”.

Nella seconda ipotesi, ossia integrazione della dichiarazione in merito esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta, il contribuente può presentare, entro e non oltre il 25 ottobre 2025, un nuovo modello 730/2025 con l’indicazione, all’interno del frontespizio, nella casella denominata “730 integrativo”, il codice “2”.

Nella terza ipotesi, ossia integrazione della dichiarazione che, oltre a comportare un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, prevede la modifica dei dati del sostituto d’imposta, il contribuente può presentare, entro e non oltre il 25 ottobre 2025, un nuovo modello 730/2025 con l’indicazione, all’interno del frontespizio, nella casella denominata “730 integrativo”, il codice “3”.

Infine, nella quarta ipotesi, ossia integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello Redditi PF 2025. Tale modello può essere presentato entro il termine del 31 ottobre 2025, inserendo, il flag all’interno della casella denominata “Correttiva nei termini” del frontespizio, ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo, inserendo il flag all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa” del frontespizio, o ancora entro il 31 dicembre 2030, ossia al termine del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, inserendo il codice “1” all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)”.

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Si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa, sia essa un nuovo modello 730/2025 o un modello Redditi PF 2025, non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 originario.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all’ente pensionistico, indicato all’interno del quadro dedicato ai “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, l’obbligo di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base a quanto originariamente indicato.

In termini generici, il primo modello inviato “ha già iniziato il suo iter” e non siamo in grado di fermarlo. Teniamone conto, quindi, onde evitare indebiti rimborsi.



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