Ai fini della detraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle società “veicolo” (SPV) e finalizzati a un’operazione di merger leveraged buy out (MLBO), è sufficiente avvalersi delle pronunce della Cassazione sul tema, nonostante la differente visione dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha affermato la Commissione europea, nel rispondere alla richiesta di apertura di una procedura di infrazione proposta dall’AIDC, con riferimento al mancato adeguamento ai suddetti principi da parte della prassi dell’Amministrazione finanziaria.
È opportuno fare pieno affidamento sui principi affermati dalla Cassazione con le sentenze nn. 22608/2024 e 22649/2024, in cui è stato sancito che è, in linea di principio, detraibile l’IVA gravante sugli acquisti di beni e servizi effettuati da una SPV, costituita nel contesto di un’operazione di MLBO che mira all’acquisizione (con indebitamento) di una società target.
I costi sostenuti dalla SPV hanno, infatti, natura preparatoria all’esercizio dell’attività d’impresa della società target, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di Giustizia Ue, causa C-42/19).
Tuttavia, la prassi nazionale non è stata aggiornata ed è rimasta ferma al proprio precedente orientamento secondo cui non è possibile detrarre l’imposta assolta dalla società “veicolo” (SPV) nell’ambito della prospettata operazione di MLBO, non essendo riconosciuta la soggettività passiva in capo alla SPV medesima (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2016, i cui principi sono stati ripresi dalla risposta a interpello n. 17/2019). Un’ulteriore risposta a interpello (n. 956-731/2025), successiva alle sentenze della Cassazione, ha confermato la posizione secondo cui l’imposta assolta dalla SPV sui costi di transazione non può essere ritenuta detraibile: l’istanza presentata dal soggetto passivo è stata dichiarata inammissibile sulla base dei precedenti della stessa Amministrazione finanziaria (oltre alla prassi già citata, si richiamavano le successive risposte nn. 529/2022 e 250/2024, seppur relative a fattispecie parzialmente diverse).
Il disallineamento della prassi nazionale rispetto ai principi unionali ha condotto l’Associazione italiana dottori commercialisti (AIDC) a presentare, in data 20 giugno 2025, una denuncia nei confronti della Commissione europea per violazione dell’art. 258 del TFUE. I ricorrenti hanno sostenuto la violazione del diritto unionale, chiedendo l’apertura di una procedura di infrazione, non essendosi l’Italia conformata ai principi della direttiva 2006/112/Ce e non essendo possibile impugnare ed essendo rischioso disattendere i documenti emanati dall’Agenzia delle Entrate.
Le osservazioni dell’AIDC contestano l’approccio dell’Amministrazione che, in violazione del principio di neutralità, erroneamente assimila le SPV alle holding statiche ossia a quelle entità, prive di soggettività passiva IVA, che detengono partecipazioni senza espletare operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Diversamente dalle holding statiche, però, le SPV – costituite nell’ambito di un’operazione di acquisizione con indebitamento (MLBO) – non si limitano al possesso di quote partecipative, ma svolgono attività propedeutiche e strumentali alla riorganizzazione delle società “target” prima della fusione, affinché queste ultime possano intraprendere un’attività economica.
Nella giornata del 23 luglio 2025, è pervenuta la risposta della Commissione europea alla richiesta di apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 del TFUE da parte dell’AIDC.
Nel proporre di archiviare la procedura, la Commissione richiama il convincimento della Suprema Corte italiana. Riprendendo le parole delle richiamate sentenze della Cassazione nn. 22608/2024 e 22649/2024, si osserva che, in linea di principio, l’IVA gravante sulla SPV, qualora correlata ad acquisti di beni e servizi che si accertino preordinati alla realizzazione dell’operazione di MLBO, è detraibile se la società “target” è qualificabile come un soggetto passivo e, a propria volta, goda del diritto alla detrazione dell’imposta.
Il principio affermato dalla Cassazione, in linea con la giurisprudenza unionale, è ritenuto dalla Commissione Ue sufficiente per tutelare i soggetti passivi rispetto al diverso orientamento dell’Agenzia delle Entrate.
Resta aperto il tema del recupero dell’imposta, a seguito delle sentenze di legittimità, con le quali è stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte della SPV, destinati a realizzare un’operazione di fusione a seguito di MLBO. Ciò vale essenzialmente per i soggetti passivi che hanno aderito alla tesi restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, non esercitando il diritto alla detrazione.
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