Il MIMIT fornisce l’elenco delle agevolazioni che richiedono come requisito di accesso la stipula della polizza catastrofale
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – alla luce delle disposizioni del D.L. 39/2025 – ha provveduto con apposito atto all’adeguamento della disciplina degli incentivi di propria competenza.
La norma stabilisce, infatti, che l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 213/2023..
Con decreto firmato il 18 giugno e pubblicato il 25 luglio sul sito ufficiale, il MIMIT ha confermato l’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza catastrofale da parte delle imprese quale requisito per l’accesso alle seguenti agevolazioni erogate dal ministero:
- “Contratti di sviluppo”;
- “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89;
- “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”;
- “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)”;
- Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”,;
- “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”;
- “Mini contratti di sviluppo”;
- “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”;
- “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;
- “Finanziamento di start-up”;
- “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”.
L’applicazione del nuovo requisito non è retroattiva. Pertanto, la decorrenza per l’applicazione degli obblighi di stipula quale requisito di accesso alle agevolazioni si applica alle domande di agevolazioni presentate successivamente ai nuovi termini fissati dal D.L. 39/2025 e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto:
- 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
- 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensioni.
Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche di cui al presente decreto sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica sono definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.
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