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ICC: istituita la sezione speciale nel Registro imprese


Con decreto 10 luglio 2025 del Ministero delle imprese e del Made in Italy si disciplinano gli adempimenti per l’iscrizione delle Icc nella sezione speciale del Registro delle Imprese, nonché le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze.

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1) Imprese culturali e creative. I decreti attuativi

Il Decreto del 10 luglio 2025, recante “Registro delle imprese. Sezione speciale per le imprese culturali e creative” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2025 e reca disposizioni tecniche per la piena operatività della sezione speciale del RI.

Sul piano normativo, ai sensi dell’art. 25 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono definite Imprese culturali e creative (ICC) qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice Civile nonché il lavoratore autonomo – o ente di Terzo settore – che svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Successivamente con il Decreto n. 402 del 28 ottobre 2024 sono state disciplinate le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca. 

Infine, con il recente Decreto del 10 luglio qui in esame, si aggiunge un tassello importante al quadro dei Decreti attuativi della L. 206/2023 al fine della piena operatività delle ICC nel panorama normativo italiano. 

Si ricorda anche il Decreto n. 460 del 18 dicembre 2024 che istituisce l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale: tali enti fanno parte della categoria generale delle ICC e hanno tutti i requisiti previsti dall’art. 25 L. 206/2023 e del citato decreto 402/2024, ma si distinguono in quanto in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale. Tale Albo è stato istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (DGCC) e l’iscrizione in esso è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.

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2) Requisiti di iscrizione nella sezione speciale del RI

Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, i soggetti qualificati come ICC (secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 e art. 4, comma 2 del Decreto n. 402/2024) già iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione. 

Il conservatore sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA: 

  • a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione; 
  • b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d’ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 DPR 445/2002, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l’iscrizione. 

In particolare, l’accertamento del possesso del requisito di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC (ovvero lo svolgimento in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali) avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all’attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell’elenco allegato al Decreto in esame.

 Di contro, l’accertamento del possesso del requisito di cui all’art. 4, comma 3 (ovvero il carattere prevalente l’attività effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari superiore al cinquanta per cento di quello complessivo), del decreto ICC è condotto in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA. 

Al riguardo, l’ufficio del registro competente, accertata la completezza e la correttezza formale dell’istanza e previo esito positivo delle verifiche iscrive nella sezione speciale l’ICC nel rispetto del termine di cui all’art. 11, comma 8, del regolamento RI, ossia entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda. 

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L’iscrizione nella sezione speciale comporta il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 della Legge 206/2023.

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3) Revoca del provvedimento o volontaria cancellazione

Il conservatore del registro delle imprese presso la camera competente dispone la cancellazione dell’impresa culturale e creativa dalla sezione speciale entro novanta giorni dalla conclusione con esito negativo delle verifiche sopra descritte; trasmette poi all’impresa culturale e creativa, presso il suo domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, un preavviso di cancellazione dalla sezione speciale.

Entro quindici giorni dalla citata comunicazione, l’impresa può trasmettere all’ufficio del registro competente proprie osservazioni e documentazione, al fine di comprovare il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale. Il conservatore del registro delle imprese è quindi tenuto a valutare le comunicazioni ricevute, dandone espressamente conto nel provvedimento conclusivo del procedimento. 

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La cancellazione dalla sezione speciale comporta il venir meno del riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa: di conseguenza, le diciture «impresa culturale e creativa» e «ICC» devono essere rimosse dalla denominazione sociale, dalle comunicazioni sociali e da ogni altra documentazione. 

Le imprese culturali e creative possono inoltre volontariamente cancellare la propria iscrizione alla sezione speciale presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di cancellazione.



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