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Assegno di inclusione, Ok all’una tantum di 500 euro


Lo prevede un passaggio della legge di conversione al decreto lavoro approvata dalla Camera dei Deputati. Novità anche per caldo, agricoltura, crisi aziendali e filiera moda

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Niente sospensione di un mese per chi rinnova l’Assegno di inclusione (Adi). Con l’approvazione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92/2025, arriva una misura ponte destinata a circa 506mila famiglie: un contributo straordinario, pari alla prima mensilità dell’Adi rinnovato (fino a un massimo di 500 euro), che eviterà il buco di un mese tra la fine dei primi 18 mesi di erogazione e l’avvio del nuovo ciclo annuale. Una misura volta a tutelare i nuclei familiari che altrimenti sarebbero rimasti senza assegno per un mese. Il contributo sarà erogato con la prima mensilità dell’Adi rinnovato, e comunque entro dicembre.

Continuità garantita per l’Adi

Il contributo è previsto dall’articolo 10-ter del ddl, e spetta a chi ha concluso i primi 18 mesi di fruizione dell’Adi e ha presentato la richiesta di rinnovo, con il rispetto dei requisiti richiesti. L’importo sarà equivalente alla nuova mensilità dell’Adi, senza superare i 500 euro.

L’Adi, operativo da gennaio 2024, ha già raggiunto la prima scadenza per molte famiglie: chi ha percepito il sussidio da gennaio a giugno 2025 (18 mesi continuativi) potrà fare domanda di rinnovo per altri 12 mesi. Senza il nuovo contributo, la normativa prevedeva un mese di sospensione. 

Il Governo stima in circa 533 mila i nuclei familiari che raggiungeranno la diciottesima mensilità entro il mese di ottobre 2025 di cui 506 mila quelli che presenteranno domanda di rinnovo e, pertanto, saranno interessati nell’erogazione del contributo una tantum

Misure contro le emergenze climatiche

Il decreto affronta anche l’impatto delle emergenze climatiche, sempre più frequenti e gravi. L’articolo 10-bis prevede in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l’applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,5 milioni di euro per l’anno 2025.  

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Si tratta, in particolare, delle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, delle imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e delle imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. La norma dispone che anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale – se concessi per eventi oggettivamente non evitabili – non si applica il vincolo delle 52 settimane consecutive né il limite delle 52 settimane nel biennio mobile. Inoltre, non sarà dovuto il contributo addizionale, normalmente applicato in base alla durata della Cigo.

Il predetto articolo 10-bis prevede, inoltre, sempre per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e sempre con riferimento alle sospensioni o alle riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, l’applicabilità della cassa integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (Cisoa) ai casi in cui l’attività, sia degli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) sia di quelli a tempo determinato (Otd), sia ridotta in ragione delle intemperie stagionali in misura pari alla metà dell’orario giornaliero e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative (pari a 181 giornate). Tali periodi di Cisoa non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima (di Cisoa) di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Altra deroga riguarda la procedura: tali periodi di Cisoa sono concessi dalla sede dell’Inps territorialmente competente ed erogati direttamente dall’istituto di previdenza.

Accordi sul caldo nei luoghi di lavoro

Il ddl promuove anche l’adozione di protocolli tra le parti sociali per tutelare i lavoratori dai rischi legati alle alte temperature negli ambienti di lavoro, con linee guida condivise da definire con il supporto del ministero del Lavoro.

Crisi industriali e nuove deroghe alla Cigs

Sostegno rinnovato anche per le imprese in crisi. L’articolo 6 del ddl alleggerisce gli oneri per le aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa, consentendo la fruizione della Cigs e mobilità in deroga senza pagamento del contributo addizionale. Per il 2025, sono stati stanziati 70 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni.

L’art. 7 del ddl di conversione autorizza un nuovo e ulteriore periodo di Cigs, fruibile fino al 31 dicembre 2027, ai gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati in Italia, che al 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può arrivare al 100%. L’ulteriore periodo di Cigs è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata previsti dalla disciplina generale.

Cigs per cessazione attività

L’art. 8 del ddl di conversione, ancora, proroga le misure a sostegno dei lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva. Per l’anno 2025, nel limite di spesa di 20 mln di euro, previo accordo stipulato presso il ministero del lavoro, in presenza del ministero del made in Italy, può essere autorizzato un ulteriore intervento Cigs per massimo sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito del programma aziendale di cessazione attività sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Gli accordi sono inviati a ministero dell’economia e Inps per il monitoraggio. Qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa non saranno stipulati altri accordi.

Nei casi di Cigs concessa per crisi aziendali con cessazione dell’attività produttiva, il lavoratore sospeso decade dal trattamento qualora:

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  • rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
  • non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Entrambe le ipotesi di decadenza si applicano quando le attività lavorative o di formazione o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. A tal fine, l’impresa ammessa alla Cigs comunica al ministero del lavoro l’elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Siisl (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), secondo modalità che saranno definite con decreto del ministro del lavoro, da adottarsi entro 60 giorni.

Tutele per aziende sequestrate e filiera moda

L’art. 9 del ddl di conversione, ancora, incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, del trattamento di sostegno al reddito, pari all’importo della Cigs, a favore dei lavoratori sospesi da lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Il limite di spesa è incrementato da 700.000 euro (per l’anno 2024) a 8,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Infine, l’art. 10 del ddl di conversione autorizza l’Inps a concedere un ulteriore periodo massimo di 12 settimane, nell’arco temporale dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025, di cassa integrazione ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti in alcuni settori attinenti all’ambito della moda. Si ricorda che il trattamento è di ammontare pari a quello stabilito per Cig e Cigs ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima. Il datore di lavoro, inoltre, potrà richiedere all’Inps il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori anche in assenza «di serie e documentate difficoltà finanziarie» in deroga alla normativa vigente.



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