Il Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR) si inserisce nel quadro delle iniziative strategiche dell’Unione europea a tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di contrastare l’immissione sul mercato di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale. La normativa introduce obblighi rigorosi di due diligence per le imprese, con l’intento di garantire la tracciabilità delle filiere e promuovere pratiche commerciali sostenibili.
Di questo importante cambiamento normativo e delle sue implicazioni pratiche per le imprese ne hanno parlato in esclusiva per ESG News Alessandro De Nicola e Marco Dell’Antonia, partner della practice Legal Risk, Compliance & Investigations di BonelliErede, insieme a Massimo Merola, partner della practice Concorrenza/Antitrust e Diritto dell’Unione europea dello stesso studio.
In cosa consiste il Regolamento sulla Deforestazione
L’Unione europea ha compiuto un passo decisivo nella lotta contro la deforestazione globale con l’adozione del Regolamento UE 2023/1115, meglio noto come “Regolamento Deforestazione” o “EUDR”. Parte integrante del Green Deal europeo, il Regolamento mira a ridurre l’impatto ambientale dei consumi europei, vietando l’immissione sul mercato e l’esportazione di prodotti legati alla distruzione delle foreste. L’obiettivo è di proteggere la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico, evitando che i prodotti venduti nell’UE o esportati da imprese dell’UE contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale.
Il Regolamento entrerà in vigore in modo scaglionato:
- dal 30 dicembre 2025 per le imprese di medie e grandi dimensioni;
- dal 30 giugno 2026 per le piccole imprese e le microimprese.
Queste scadenze sono state pensate per dare alle aziende il tempo necessario per adeguarsi alle nuove regole.
Gli obblighi di due diligence
Il cuore del Regolamento è rappresentato dagli obblighi di due diligence: una serie di controlli e verifiche che le aziende devono effettuare prima di mettere sul mercato o esportare determinati prodotti.
Il Regolamento si applica a una lista precisa (contenuta nell’Allegato allo stesso) di materie prime quali: legno, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e bovini; materie prime che sono alla base di molti prodotti di uso quotidiano, come mobili, carta, cioccolato, cuoio, carne, pneumatici e molto altro.
Le aziende che immettono questi prodotti sul mercato europeo o li esportano devono:
- raccogliere informazioni dettagliate: devono essere in grado di dimostrare che i prodotti non provengono da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020. Questo comporta la raccolta di dati come la descrizione tecnica del prodotto, la quantità, il Paese di produzione e la geolocalizzazione precisa dei terreni da cui provengono le materie prime;
- valutare il rischio: sulla base delle informazioni raccolte, l’azienda deve valutare se esiste il rischio che i prodotti non siano conformi al Regolamento. Solo se il rischio è nullo o trascurabile sarà possibile procedere con la vendita o l’esportazione;
- adottare misure di mitigazione: se emergono rischi, l’azienda deve prendere misure adeguate, come richiedere ulteriori documenti ai fornitori, effettuare controlli aggiuntivi o audit indipendenti.
Tutte queste attività devono essere documentate in una dichiarazione di due diligence, che va presentata attraverso un sistema informatico europeo. Senza questa dichiarazione, i prodotti non possono essere commercializzati o esportati.
Le sanzioni per chi non rispetta il Regolamento sono severe: fino al 4% del fatturato annuo generato nell’UE.
Le proposte di semplificazione: novità per le aziende
Consapevole della complessità degli adempimenti richiesti, la Commissione europea ha introdotto alcune misure di semplificazione per aiutare le aziende a conformarsi al Regolamento in modo più agevole. Queste le principali novità:
- riutilizzo delle dichiarazioni di due diligence per le reimportazioni: se un prodotto è già stato immesso sul mercato UE e viene reimportato, l’azienda può riutilizzare la dichiarazione di due diligence già presentata, evitando così inutili duplicazioni;
- presentazione annuale delle dichiarazioni: in presenza di determinati requisiti, le aziende possono presentare una sola dichiarazione di due diligence all’anno per più prodotti, semplificando la gestione amministrativa;
- rappresentante autorizzato: un rappresentante può presentare la dichiarazione per conto di più aziende appartenenti a uno stesso gruppo;
- chiarimenti sui prodotti soggetti al Regolamento: sono stati esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti, i prodotti usati o di seconda mano, i campioni destinati ad analisi o test, gli articoli di corrispondenza e i materiali accessori. I materiali di imballaggio sono inclusi solo se venduti come prodotti autonomi.
La mappa dei Paesi a rischio
Un elemento chiave del Regolamento è la classificazione dei Paesi in base al rischio di deforestazione, stabilita dal Regolamento di esecuzione UE 2025/1093. Questa mappa determina il livello di controllo richiesto alle aziende: se le materie prime provengono da Paesi a basso rischio, le procedure di due diligence sono semplificate; se invece provengono da Paesi ad alto rischio, i controlli devono essere più rigorosi.
I Paesi sono suddivisi in tre categorie:
- Paesi a basso rischio: tutti i Paesi dell’Unione europea, oltre a Cina, Turchia, Svizzera e Stati Uniti. Per le materie prime e i prodotti provenienti da questi Paesi, le aziende possono beneficiare di una procedura di due diligence semplificata.
- Paesi ad alto rischio: Russia, Bielorussia, Corea del Nord e Myanmar. In questo caso le aziende devono adottare tutte le misure di controllo previste dal Regolamento, senza alcuna semplificazione.
- Paesi a rischio standard: tutti gli altri Paesi non inclusi nelle due categorie precedenti, come Brasile e Colombia. In questi casi, si applicano le procedure ordinarie di due diligence.
Le aziende devono quindi prestare particolare attenzione alla provenienza delle materie prime e dei prodotti, assicurando la tracciabilità, in quanto il livello di rischio del Paese di origine incide direttamente sugli obblighi da rispettare.
Possibili future semplificazioni
In sintesi, come si legge in una recente lettera congiunta alla Commissione europea firmata dai ministri dell’agricoltura di 18 Paesi EU (tra cui l’Italia), “il Regolamento costituisce una pietra miliare nella protezione globale delle foreste, fornendo una solida base giuridica per l’azione dell’UE contro la deforestazione, rafforzando al contempo la cooperazione internazionale e includendo misure di sostegno per i piccoli produttori nei Paesi terzi”; tuttavia, “nella sua forma attuale”, alcuni requisiti previsti sono ancora poco chiari, oltre che molto onerosi per le aziende, con possibili risvolti sui prezzi delle materie prime, sui costi delle produzioni e sulla conseguente delocalizzazione delle stesse. Gli Stati firmatari chiedono quindi ulteriori semplificazioni e, nell’attesa, un ulteriore rinvio delle scadenze previste per l’applicazione del Regolamento.
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