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il TAR annulla l’ordinanza del Comune



Il TAR dà ragione all’associazione dei camperisti: il divieto di sosta per i camper sul litorale era immotivato e carente di istruttoria, annullata l’ordinanza del Comune.


Una sentenza destinata a fare giurisprudenza sul tema della circolazione degli autocaravan.

Il TAR della Toscana ha accolto il ricorso presentato da un’associazione nazionale di camperisti contro l’ordinanza del Comune di Pisa che vietava la sosta dei camper lungo l’intero litorale cittadino, comprese le località di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

La decisione, formalizzata nella sentenza n. 921 del 2025, ha sancito l’illegittimità del provvedimento comunale, evidenziando carenze nella motivazione e nell’istruttoria che ne costituivano il presupposto.

Il provvedimento contestato

L’ordinanza, emessa dal Comune il 22 maggio 2024, introduceva un divieto generalizzato di sosta per i veicoli ricreazionali lungo la costa pisana. A detta dell’amministrazione, le dimensioni ridotte degli stalli di parcheggio non avrebbero consentito la sosta in sicurezza degli autocaravan, generando rischi per la circolazione stradale. Inoltre, il Comune sosteneva che fossero già presenti due aree attrezzate dedicate ai camper, oltre alla possibilità di usufruire delle strutture turistiche private presenti nella zona.

Le ragioni del ricorso

L’associazione ricorrente ha contestato l’ordinanza sotto due profili principali: da un lato, la violazione del Codice della strada, in particolare delle norme che regolano le limitazioni alla circolazione e alla sosta; dall’altro, l’assenza di una valutazione oggettiva e documentata sulla reale necessità del divieto.

Secondo i legali dell’associazione, il divieto era illegittimo perché introdotto sulla base di considerazioni generiche, senza fornire dati precisi sulla misura degli stalli o sulle effettive dimensioni dei camper.

Inoltre, i camper, ai sensi dell’articolo 185 del Codice della strada, sono equiparati agli altri veicoli per quanto riguarda divieti e limitazioni alla circolazione, e non possono essere esclusi arbitrariamente dalla possibilità di sostare dove è consentito ad altri mezzi.

L’istruttoria carente e i rilievi del TAR

Nel corso del giudizio, il TAR ha esaminato il materiale fotografico fornito dall’associazione, da cui risultava che le aree attrezzate citate dal Comune erano inaccessibili ai camper a causa della presenza di barriere fisiche. Un fatto che l’amministrazione non ha smentito in giudizio. Inoltre, la motivazione dell’ordinanza si basava su considerazioni vaghe circa l’ingombro dei veicoli e la situazione viaria del litorale, senza offrire elementi concreti a sostegno della misura restrittiva.

Il Tribunale ha anche ricordato come la normativa vigente consenta restrizioni alla sosta solo se fondate su dati oggettivi e riferite non genericamente ai veicoli, ma agli utenti o alle condizioni specifiche della viabilità. In questo caso, ha evidenziato il TAR, non solo mancavano riferimenti puntuali, ma il provvedimento sembrava ignorare che gli autocaravan rientrano nella categoria generale degli autoveicoli e, come tali, devono essere trattati allo stesso modo delle comuni automobili.

La legittimazione dell’associazione

Respinte anche le eccezioni preliminari sollevate dal Comune. In particolare, il TAR ha escluso sia la presunta tardività del ricorso – confermando che era stato notificato nei termini – sia l’asserita mancanza di legittimazione dell’associazione, ricordando che lo statuto di quest’ultima prevede espressamente la difesa del diritto dei camperisti a circolare e sostare liberamente, nel rispetto delle norme vigenti.

Un orientamento giurisprudenziale consolidato

Il collegio giudicante ha richiamato diverse pronunce precedenti, ribadendo un principio ormai consolidato: i camper non possono essere esclusi dalla sosta se non per ragioni oggettive e ben documentate.

Già in casi analoghi – a Pisa, Trento, Bolzano e altrove – i giudici amministrativi avevano affermato la necessità di motivare in modo dettagliato qualsiasi misura limitativa nei confronti dei camper, soprattutto se non accompagnata da valide alternative.

La decisione

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha annullato l’ordinanza impugnata, riconoscendo la fondatezza del ricorso.

Il Comune di Pisa è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali, per un importo pari a 1.500 euro.

La sentenza rappresenta un importante precedente a tutela della mobilità dei camperisti, riaffermando il principio secondo cui le amministrazioni locali non possono introdurre restrizioni arbitrarie alla sosta, se non in presenza di motivazioni concrete, documentate e coerenti con il quadro normativo nazionale.

Camper vietati sul litorale: la sentenza del TAR che annulla l’ordinanza del Comune

Qui il documento completo.



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