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Intelligenza artificiale vietata nei bandi, vanno avanti le leggi



A che punto è la legge che dovrà regolamentare tutto il settore dell’AI? Intanto una conquista: l’Intelligenza Artificiale vietata nei bandi.


Il mese scorso è stato pubblicato uno dei bandi più attesi del mondo del cinema e della cultura “per la concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva” del ministero della cultura. Avere la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici può fare la differenza, soprattutto per le realtà indipendenti, tra riuscire o meno a fare un film a maggior ragione quando il bando citato ha la possibilità di distribuire quasi 36 milioni di euro di fondi pubblici, arrivando a coprire fino all’80 per cento dei costi. L’avviso pubblico offre la possibilità di finanziare diversi progetti audiovisivi, tra i quali lo sviluppo di film, serie tv, serie per il web, per gli esordi e le seconde opere cinematografiche di giovani autori, per progetti di animazione, documentari e cortometraggi.

Motivo di esclusione, progetti realizzati con AI

Da notare come all’articolo sette, nel quale vengono elencati i motivi di esclusione, al comma sei testualmente si legge come “Sono altresì esclusi i progetti di scrittura di sceneggiature realizzati utilizzando sistemi di intelligenza artificiale”. La parola “intelligenza artificiale” appare ben quindici volte nel documento ufficiale. In aggiunta si nota come i costi per le licenze di strumenti di intelligenza artificiale non rientrino fra i costi ammissibili.  L’idea imperante, alla base di questa visione è che, se vuoi creare, devi farlo con l’intelligenza e la creatività umane. Se hai bisogno di quello che molti ritengono solo un ‘aiutino’ allora non stai davvero creando. Figuriamoci, poi, se vuoi attingere a fondi pubblici.

Come individuare i testi realizzati con tali modalità?

L’altro importante punto interrogativo riguarda la possibilità di individuare realisticamente i testi realizzati con Ai.  Si utilizzeranno altri strumenti, software e con quali criteri? Si potrebbe utilizzare la stessa AI rilevando i testi eventualmente escludere dal bando con i vari software in circolazione. Ma se si usano le intelligenze artificiali per migliorare un’idea, per controllare i refusi, per scrivere in maniera più efficace un progetto, cioè, se si usano in maniera evoluta e consapevole, allora è semplicemente impossibile rilevare se un testo sia stato scritto o meno con un’IA come semplice ‘assistente’.

Una visione culturale e normativa sempre più diffusa

Un criterio di esclusione piuttosto ‘nuovo’ che ben si allinea con la visione culturale, politica e normativa sempre più diffusa e ‘comune’ che riguarda le intelligenze artificiali e che in alcuni casi assume connotati ‘apocalittici’. Questa visione è molto allineata con l’approccio della legge in discussione al senato. È una visione che rivela un grosso equivoco alla base, vale a dire l’idea che non considera le intelligenze artificiali come ciò che sono, cioè degli strumenti.

L’AI crea veramente?

Per molti tecnici e professionisti creare con l’AI è qualcosa di diverso dal creare con un computer, con gli effetti speciali, con la computer grafica. È altro, perché si presume che ci sia una sorta di delega ‘di pensiero’ alla macchina. Convinzione che deriva da una non conoscenza, si potrebbe dire ‘ignoranza’ del mezzo. Le ‘macchine’ strumenti al servizio di quello che volevo creare. Divieti così stringenti rischiano di impedire le sperimentazioni fino ad arrivare a soffocare quella stessa creatività che si vorrebbe difendere.

A che punto siamo con la legge?

A che punto siamo con la legge che dovrà regolamentare tutto il settore dell’AI? I confini della norma che  è stata approvato dalla Camera dei Deputati alla fine giugno del 2025, si presentano ancora fumosi e complessi.  Il disegno di legge sull’intelligenza artificiale risulta modificato rispetto al testo originale che aveva superato il voto in Senato. L’iter legislativo prevede, dunque, che dopo il lavoro delle commissioni e prima della trasformazione definitiva in legge, vi sia un nuovo obbligatorio passaggio al Senato. Il complesso iter si può seguire direttamente sul sito ufficiale del Senato.

Scomparso il concetto di sovranità tecnologica

Scomparso il concetto di sovranità tecnologica, che caratterizzava inizialmente il testo, che imponeva alle intelligenze artificiali usate dalla pubblica amministrazione server installati sul territorio nazionale. Il lavoro di mediazione alla Camera ha eliminato questa clausola, consentendo l’uso di sistemi esteri se conformi al regolamento europeo sulla privacy. Altra novità è l’istituzione di un comitato interministeriale coordinato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Seppure risulti ben chiaro l’elenco dei Ministri coinvolti, non altrettanto l’attribuzione delle competenze. Rimane all’esecutivo il compito di scrivere un regolamento attuativo entro dodici mesi dall’approvazione della legge, e potrà farlo con una delega molto ampia e non assoggettata al dibattito parlamentare.

Un compendio di buoni propositi ma….

Sono in molti gli osservatori, tecnici, opinionisti, giornalisti che vedono la norma che sta nascendo come un compendio di buoni propositi che cita la tutela della democrazia, la protezione dei dati, la sostenibilità ambientale, centralità della persona ma non dota questi princìpi enunciati di ‘gambe’, non li accompagna con definizioni operative né con criteri certi. Alcuni si sono espressi definendo il DDL una sorta di ‘Manifesto’, più che una legge, che comunque al termine del suo iter entrerà definitivamente nel corpus giuridico e potrà essere applicato con una discrezionalità vasta e con amplissimi margini di interpretazione.

Pericolo di una eccessiva discrezionalità

Il dubbio che sorge da tali riflessioni fa ragionare sulla utilità di affidarsi solo a promesse e dichiarazioni di principio, a obblighi e divieti vaghi e indeterminati in un contesto in cui l’AI è già parte integrante della vita pubblica e privata.

Cosa dice il Disegno di Legge

Ne può essere un chiaro esempio l’articolo 3 del disegno di legge sulle AI approvato dalla camera. Nel dettaglio al comma 4 si legge come l’uso delle AI non debba:

pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze  illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

Ma come applicarlo, come misurarlo, chi debba valutarlo e soprattutto con quali strumenti e con quali sanzioni non è chiaro né specificato in alcun modo. Chi concretamente deciderà quali siano i comportamenti effettivamente vietati, non è dato sapere. Chi sarà responsabile e di cosa? Senza indicazioni tecniche e giuridiche, si rischia che il principio resti simbolico o, peggio, che lo si usi in modo eccessivamente discrezionale.



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