Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

IRES premiale: condizioni per l’aliquota agevolata per le imprese


Il MEF, con decreto ministeriale n. 38823 dell’8 agosto 2025, ha dato attuazione al c.d. IRES premiale, ovvero una riduzione “condizionata” dell’aliquota d’imposta sulle imprese, prevista in via transitoria per il 2025.

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La misura si inserisce nella riforma fiscale avviata con la L. 111/2023 e mira a premiare le imprese che reinvestono gli utili in attività produttive, occupazione stabile e progetti di partecipazione dei dipendenti.

L’agevolazione consiste in una riduzione del 4% dell’aliquota IRES, ma l’accesso è subordinato a vincoli patrimoniali, di investimento e occupazionali, per garantire che il beneficio vada solo a chi contribuisce a crescita, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.

Possono accedere al beneficio le società di capitali e gli enti commerciali residenti, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, gli enti non commerciali (ma solo per redditi da attività economiche).

Sono escluse:

  • le imprese in liquidazione o in procedure concorsuali
  • i soggetti in regime forfetario
  • le imprese in contabilità semplificata.

L’art. 4 prevede degli specifici requisiti di accantonamento degli utili, ovvero:

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  • almeno l’80% dell’utile 2024 accantonato a riserva (non distribuito)
  • almeno il 30% dell’utile accantonato (e non meno del 24% dell’utile 2023) destinato a investimenti qualificati
  • si considerano accantonati anche gli utili usati per coprire perdite
  • gli acconti dividendi sono considerati distribuzioni.

L’art. 5 prevede poi delle condizioni di accesso all’IRES premiale relativamente agli investimenti “rilevanti”, tra cui:

  • devono avere ad oggetto beni strumentali 4.0/5.0 e progetti innovativi che riducono i consumi energetici
  • devono essere effettuati dal 1° gennaio 2025 fino al termine della dichiarazione dei redditi 2026.
  • l’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:
    • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’art. 4
    • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023
    • 20.000 euro

Quanto alle condizioni occupazionali, in base all’art. 6 è richiesto:

  • un numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente
  • un incremento occupazionale di almeno 1% (con contratti a tempo indeterminato), e comunque almeno una nuova assunzione
  • nessun ricorso a cassa integrazione ordinaria/straordinaria, salvo i casi previsti dalla legge.

Fra le cause di decadenza del c.d. “IRES premiale”, che implicano la restituzione del beneficio con applicazione dell’imposta ordinaria e le sanzioni previste, l’art. 7 prevede:

  • la distribuzione della quota di utile accantonato entro il secondo esercizio
  • la dismissione, cessione, trasferimento all’estero dei beni agevolati entro 5 anni

Infine, il decreto prevede specifiche disposizioni applicative del regime premiale in caso di:

  • consolidato fiscale (art. 8): riduzione gestita dalla controllante, con priorità all’uso delle perdite.
  • trasparenza fiscale (art. 9): quota agevolata attribuita proporzionalmente ai soci
  • coordinamento con tassazione estera (art. 10)
  • operazioni straordinarie (art. 11)
  • cumulo con altri incentivi fiscali (art. 12).



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