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Ammortizzatori sociali. Le novità del D.L. 92/2025 – Sistema Ratio


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Aree di crisi industriale complessa (art. 6) – Con riferimento alla CIGS, per il 2025 (1.01 – 31.12) viene previsto l’esonero dal contributo addizionale a favore delle imprese localizzate in tali aree: l’agevolazione non spetta o cessa, qualora venga avviata – durante la fruizione della CIGS – una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi della L. 223/1991.

Gruppi di imprese (art. 7) – Prorogata fino al 31.12.2027 la CIGS per le imprese appartenenti a gruppi con un numero di lavoratori complessivamente non inferiore a 1.000 unità, impiegati sul territorio italiano: sarà possibile utilizzare l’ammortizzatore soltanto in presenza di accordo quadro di programma – sottoscritto con associazioni sindacali maggiormente rappresentative, con il Ministero del Made In Italy e con il MLPS – finalizzato alla salvaguardia occupazionale, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Per i lavoratori interessati, è possibile la riduzione dell’orario fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato. Nei suddetti casi, comunque, è dovuto il contributo addizionale da calcolare sulla c.d. “retribuzione persa”.

Cessione azienda/cessazione attività (art. 8) – Viene prevista la possibilità di richiedere – previo accordo in sede governativa – un ulteriore periodo di CIGS, di durata massima pari a 6 mesi (non prorogabili), nel caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione, anche parziale, con conseguente riassorbimento occupazionale, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività. Il lavoratore, comunque, decade dal trattamento CIGS, sia nel caso di rifiuto ad essere avviato a un corso di formazione sia nel caso in cui non accetti un’offerta di lavoro congrua(livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza): la decadenza si applica quando le attività lavorative o formative si svolgano entro i 50 km dalla residenza del dipendente o in luoghi che siano raggiungibili entro 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.

Settore moda (art. 10) – Vengono prorogati i trattamenti (CIGO/FSBA) per imprese con una media semestrale fino a 15 addetti nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria, conciario e montatura/saldatura degli accessori moda: nel periodo 1.02 – 31.12.2025, infatti, sarà possibile – dopo l’utilizzo delle prime 12 settimane già previste – richiedere un ulteriore periodo massimo di altre 12 settimane, senza obbligo di versamento del contributo addizionale e in deroga ai limiti ordinari. Per l’accesso è necessaria la conformità ai codici ATECO indicati nella tabella A del D.L. 160/2024: stante la nuova codifica ATECO 2025, la circolare propone l’elenco aggiornato delle attività interessate, nonché le modalità di gestione nel caso di mancata corrispondenza univoca tra ATECO 2007 e nuovo ATECO 2025. Le domande – con causale “Settore moda proroga ex D.L. 92/2025” – devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento, salvo il caso di sospensioni/riduzioni collocate tra il 1.02.2025 e la data di pubblicazione della circolare: in quei casi, infatti, è possibile presentare domanda entro 30 giorni dal 13.08.2025.

Emergenze climatiche (art. 10-bis) – Per i settori dell’edilizia, del lapideo e delle escavazioni viene prevista la neutralizzazione, ai fini del limite massimo di 52 settimane, dei periodi di CIGO determinati da E.O.N.E., nell’arco temporale che va dal 1.07 al 31.12.2025, parificandoli così agli altri settori rientranti nella disciplina dell’integrazione ordinaria. Si ricorda, inoltre, che nel caso di E.O.N.E. non è richiesta l’anzianità di 30 giorni, non è prevista contribuzione addizionale e che la domanda può essere presentata entro la fine del mese successivo all’evento. Vengono descritte, inoltre, le modalità di esposizione del conguaglio e altre novità in materia di CISOA.

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Aspetti operativi – Come anticipato, la circolare, con riferimento alle varie casistiche analizzate, definisce i relativi codici evento, le modalità di invio dei flussi UniEmens, nonché quelle per il conguaglio e/o pagamento diretto.



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