Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

IRES premiale cumulabile con i bonus investimenti 4.0 e 5.0


L’art. 12 del DM 8 agosto 2025 disciplina la cumulabilità dell’IRES premiale con altre agevolazioni, che non è stata trattata nell’art. 1 commi 436-444 della L. 207/2024.

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Il comma 1, in particolare, stabilisce che “ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto”.
Ai sensi del richiamato art. 5 del DM, costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:
– i beni materiali e immateriali 4.0, vale a dire quelli compresi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016;
– i beni di cui all’art. 38 commi 4 secondo periodo e 5 del DL n. 19/2024, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici.
I beni compresi nell’investimento complessivo devono possedere i requisiti richiesti per i relativi crediti d’imposta (si veda “Per l’IRES premiale, beni 4.0 con requisito dell’interconnessione” dell’11 agosto).

La Relazione illustrativa al citato DM precisa che l’art. 12 disciplina quindi gli effetti del cumulo tra la riduzione dell’aliquota IRES e altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, quali, ad esempio, i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.
Il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES – identificabile con il valore che assume il decremento del “teorico” debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR – spetta quindi nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

Per quanto concerne i suddetti crediti d’imposta, la Relazione illustrativa al DM evidenzia inoltre che restano ferme le regole di “cumulo” definite dalle singole discipline agevolative, indicate, rispettivamente, nell’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020 e all’art. 38 comma 18 del DL 19/2024, le quali richiedono di tener conto anche della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive” delle misure in esame.

Il comma 2 dell’art. 12 del DM 8 agosto 2025 stabilisce inoltre che, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 17 comma 12 della L. 30 dicembre 2009 n. 196, l’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

Nessuna specifica indicazione viene prevista con riferimento all’utilizzo congiunto con la super deduzione per le nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023, prevista inizialmente per il solo 2024 e prorogata poi per il 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1 commi 399-400 della L. 207/2024.
Il DM 8 agosto 2025 sull’IRES premiale si riferisce infatti espressamente a tale disposizione soltanto con riferimento alla condizione dell’incremento occupazionale (si veda “IRES premiale con incremento occupazionale” del 13 agosto).
Si ritiene comunque che i soggetti che beneficiano dell’IRES premiale possano fruire anche della maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato (pari al 20% o al 30% in caso di assunzione di determinate categorie di lavoratori).
Come rilevato da Assonime (circ. 27 febbraio 2025 n. 3), la super deduzione infatti “convive”, per il periodo d’imposta 2025, con l’IRES premiale.

Contabilità

Buste paga

 

Definito anche l’impatto delle attività di controllo

Si rileva poi che l’art. 13 del DM 8 agosto 2025, fornendo alcune disposizioni di chiusura, dispone che la rideterminazione dell’utile, e conseguentemente del reddito relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in sede di attività di controllo non determini effetti sull’utile accantonato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) e sulle soglie degli investimenti rilevanti di cui all’art. 5.

Viene altresì stabilito che la riduzione dell’aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo.

Il comma 2 dell’art. 13 prevede inoltre, in deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84 del TUIR, la facoltà per i soggetti destinatari della norma agevolativa di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Prestito personale

Delibera veloce